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Nel vortice degli interessi, parlando di anatocismo

L'anatocismo relativo ad un contratto di mutuo, si struttura come una capitalizzazione degli interessi, perché i precedenti interessi vengono trattati nei calcoli come se fossero una quota di capitale.
Questa pratica non è consentita nell'ambito dei prestiti rateali, mutui inclusi, in base all'esplicita deliberazione del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 9 febbraio 2000 (articolo 3, comma 1).
Pertanto, indipendentemente dall'entità degli importi scaduti e non pagati, non sarà possibile alla banca pretendere somme a titolo di interessi sugli interessi del mutuo.

Le banche, di norma, successivamente alla risoluzione del mutuo fondiario, determinano l’ammontare oggetto di precetto sull’importo delle rate a scadere, ricomprendono anche la quota interessi, alle quali poi vengono applicati gli interessi di mora.

La sentenza in parola stabilisce che, quando la banca mutuante, a seguito dell’inadempimento del mutuatario, intima il precetto per ogni suo credito, comprensivo del capitale residuo, attiva la clausola risolutiva.

Con la risoluzione del contratto, afferma la Corte, si anticipa la scadenza dell’obbligazione di rimborso del capitale a cui segue, nel caso di ulteriore ritardo nel rimborso, l’applicazione degli interessi di mora al tasso convenuto in contratto.
Tali interessi vanno calcolati, oltre che sulla rata scaduta, sul capitale residuo e non già sulle rate a scadere, che, comprendendo sia la quota capitale che la quota interessi, configurerebbero una forma di anatocismo non più giustificato dall’eliminazione del beneficio della dilazione per il debitore.
Pertanto la sentenza in parola, nel ribadire l’anatocismo legale per le rate scadute (consentito dall’art. 14, secondo comma, D.P.R. N. 7/1976 e, in precedenza, dall’art. 38, secondo comma, T.U. del 1905), ne esclude, nel caso di risoluzione del contratto di mutuo, l’applicazione alla rate a scadere; dopo la risoluzione del contratto occorre, invece, far riferimento al capitale residuo sul quale però viene applicato il tasso di interesse convenzionale (mora) e non già il tasso legale.

Vi è tuttavia un'eccezione. Se si arrivasse alla risoluzione del contratto per inadempimento sarebbe possibile al creditore cominciare ad effettuare il calcolo degli interessi di mora sull'importo fino ad allora dovuto.

Poiché esso risulterà costituito dal capitale, dalle spese e anche dagli interessi, la banca ricaverà da qui la facoltà di ottenere delle somme a titolo di interessi sugli interessi, sempre che ciò sia stato previsto contrattualmente (articolo 3, comma 2 della suddetta deliberazione).

Sui nuovi interessi non sarà invece permessa alcuna capitalizzazione.

La novità interpretativa introdotta dalla nuova sentenza della Corte di Cassazione (N. 20449/05) disciplina l’anatocismo dopo la risoluzione per inadempimento dei contratti di finanziamento: la sentenza riguarda un caso di mutuo fondiario ma il principio addotto dalla Suprema Corte è estensibile ad ogni operazione di finanziamento rimborsabile tramite rate periodiche.


Tassi
EURIBOR
EURIRS
SPREAD
SWAP
ISC
TEG
TAEG
TAN
Differenza tra TAN e TAEG
Basis Point
Anatocismo
Calcolo tasso di interesse

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