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Rinegoziare un mutuo: quando e perchéLa rinegoziazione, anche chiamata ricontrattazione, è una pratica relativamente nuova nel panorama giuridico europeo, ma è in ogni caso legata a un nuovo accordo delle due parti coinvolte nel mutuo: la banca e il cliente. Raramente può essere oggetto di una richiesta unilaterale da parte del mutuatario. Gli elementi che possono essere modificati al fine di abbassare la rata sono i seguenti: il tipo di tasso del mutuo (rinegoziare il tasso ad esempio da tasso variabile a tasso fisso), il tasso, adeguando ad esempio lo spread, ovvero il guadagno della banca, agli spread di mercato e la durata del mutuo (rinegoziazione o modifica della durata del mutuo).
La rinegoziazione del contratto di mutuo può risultare conveniente, ma la banca può rifiutarsi di rinegoziare il mutuo stesso. Inoltre può essere difficile ottenere sconti sul tasso applicato soprattutto se non si ha una situazione finanziaria stabile e la via più semplice per abbassare la rata può risultare quella di rinegoziare la durata del mutuo ottenendo così una liquidità aggiuntiva. Nello specifico i commi da 8 sexies a 8 quatordicies dell'art. 13 della Legge n. 40/2007 che converte il Decreto Bersani prevedono un meccanismo che porterà all'automatica estinzione dell'ipoteca, senza alcuna spesa a carico del debitore, una volta che si sia estinta l'obbligazione oggetto del contratto di mutuo stipulato. L'art. 7 invece prevede l'eliminazione delle penali nel caso di estinzione anticipata dei mutui e la riconduzione ad importi eguali delle penali sui mutui già esistenti, dove previste. In ultimo l'art. 8 del Decreto permette la portabilità del mutuo, permette quindi al debitore di trasferire il mutuo, o l'apertura di credito o altri finanziamenti stipulati con una banca o un istituto finanziario ad altri intermediari bancari o finanziari. |
Rinegoziazione Surroga o sostituzione Portabilità del mutuo |
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