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Rinegoziare un mutuo: quando e perché

La rinegoziazione, anche chiamata ricontrattazione, è una pratica relativamente nuova nel panorama giuridico europeo, ma è in ogni caso legata a un nuovo accordo delle due parti coinvolte nel mutuo: la banca e il cliente.

Raramente può essere oggetto di una richiesta unilaterale da parte del mutuatario.
La rinegoziazione del mutuo, può riguardare sia il tasso che la durata, che entrambe le cose.

Gli elementi che possono essere modificati al fine di abbassare la rata sono i seguenti: il tipo di tasso del mutuo (rinegoziare il tasso ad esempio da tasso variabile a tasso fisso), il tasso, adeguando ad esempio lo spread, ovvero il guadagno della banca, agli spread di mercato e la durata del mutuo (rinegoziazione o modifica della durata del mutuo).
Quanti ai costi ed alle spese di rinegoziazione,  non abbiamo alcuna commissione bancaria ed alcuna imposta sostitutiva. L’atto notarile è invece opzionale e comunque la parcella dovrebbe essere molto bassa (400/500 euro iva inclusa) se previsto dal mutuo originario è possibile la detraibilità degli interessi.

La rinegoziazione del contratto di mutuo può risultare conveniente, ma la banca può rifiutarsi di rinegoziare il mutuo stesso. Inoltre può essere difficile ottenere sconti sul tasso applicato soprattutto se non si ha una situazione finanziaria stabile e la via più semplice per abbassare la rata può risultare quella di rinegoziare la durata del mutuo ottenendo così una liquidità aggiuntiva.
L'introduzione del Decreto Bersani ha inciso in modo profondo sulla disciplina dei mutui, avendo infatti introdotto disposizioni di favore per il cittadino consumatore.

Nello specifico i commi da 8 sexies a 8 quatordicies dell'art. 13 della Legge n. 40/2007 che converte il Decreto Bersani prevedono un meccanismo che porterà all'automatica estinzione dell'ipoteca, senza alcuna spesa a carico del debitore, una volta che si sia estinta l'obbligazione oggetto del contratto di mutuo stipulato.

L'art. 7 invece prevede l'eliminazione delle penali nel caso di estinzione anticipata dei mutui e la riconduzione ad importi eguali delle penali sui mutui già esistenti, dove previste. In ultimo l'art. 8 del Decreto permette la portabilità del mutuo, permette quindi al debitore di trasferire il mutuo, o l'apertura di credito o altri finanziamenti stipulati con una banca o un istituto finanziario ad altri intermediari bancari o finanziari.


Rinegoziazione
Surroga o sostituzione
Portabilità del mutuo

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