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La normativa che disciplina il contratto di mutuo

La normativa vigente in materia di mutuo immobiliare, ed in particolare in tema di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario per l'acquisto della "prima casa" è piuttosto articolata in quanto nel corso degli anni ha subito diverse modifiche con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale (prima casa), abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo per l'acquisto della casa.

La normativa tributaria consente di realizzare dei risparmi d'imposta in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi nel caso in cui siano stati pagati interessi passivi e oneri accessori relativamente a mutui ipotecari stipulati per l'acquisto della casa.

L'attuale disciplina prevede una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19% degli interessi passivi sui mutui casa, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti solo per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire a prima casa e delle sue pertinenze per un importo non superiore a 3.615,20 euro.

La detrazione d'imposta si deve far valere nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli interessi sono stati sostenuti...
Per quanto riguarda la nuova legge sui mutui, essa vale solo per i mutui a tasso variabile e precisiamo che il mutuo continuerà a rimanere variabile anche con il provvedimento.
Consente di tornare al tasso medio del 2006.
Per un mutuo con rata mensile la percentuale di ribasso è di poco più dell'1%, ma varia caso per caso.

Il resto non viene abbonato, ma entra a far parte di un finanziamento accessorio con interessi calcolati sulla base dell'Irs del giorno della rinegoziazione.

Vale per i mutui accesi prima del 31/12/2007, ma può darsi che questo limite decada.
Comincerà a produrre effetti dalle rate del 2009. Diciamo subito che è bene che aderisca solo chi non ce la fa a pagare le rate o chi non ha già pagato qualche rata.
Per chi, invece, non fosse con l'acqua alla gola, è meglio che utilizzi altri strumenti di rinegoziazione e portabilità del mutuo.

Con questa misura, si avrebbe, infatti, un beneficio immediato, ma, poi, il mutuo potrebbe allungarsi senza limite e si pagherebbero maggiori interessi relativi al finanziamento accessorio.
Per ulteriori approfondimenti sulla Legge Mutuo suggeriamo di fare riferimento al Testo Unico Leggi Bancarie.


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